Come previsto dalla deliberazione 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017), la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ha reso disponibile con decorrenza dal 15 maggio 2018, il portale per la raccolta delle dichiarazioni ai fini dell’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell’anno 2018 delle aziende che ne avranno i requisiti. Il portale sarà aperto fino alla mezzanotte del 14 giugno 2018.

La raccolta riguarda i seguenti dati obbligatori:

  1. i dati relativi al Valore Aggiunto Lordo (VAL) registrati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica negli anni dal 2014 al 2016, calcolato secondo quanto previsto dall’Allegato 4 alle Linee Guida EAAG (2014-2020).
  2. Codice fiscale dell’impresa ai fini dell’inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (di seguito: RNA).
  3. Dimensione dell’impresa ai sensi del DM del 18 aprile 2005 ai fini dell’inserimento nel RNA.
  4. Dichiarazione nella quale l’impresa attesta di non versare nelle condizioni di “impresa in difficoltà”, come definite al punto (20) della Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/01.

Per quanto attiene alla dichiarazione di cui al punto 4, si rinvia al Vademecum allegato alla presente e pubblicato sul Portale.

Per le aziende che già inserite nell’elenco provvisorio del 2018, gran parte delle informazioni richieste oggi coincide con quanto già dichiarato in sede di dichiarazione per la competenza 2016 e precedenti.

ULTERIORI DICHIARAZIONI DA RENDERE ALLA CSEA

I rappresentanti legali o negoziali (per quest’ultimi dovrà essere allegata la procura) delle imprese che redigono il bilancio su periodi diversi dal 1 gennaio-31 dicembre, dovendo presentare dati di bilancio riclassificati ai sensi dell’art. 4.7 dell’Allegato A alla delibera 921/2017, devono dichiarare, sotto forma di autocertificazione ex art. 47 del DPR 445/2000, che la procedura di riclassificazione effettuata sia stata certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.

I rappresentanti legali o negoziali (per quest’ultimi dovrà essere allegata la procura) delle imprese che non sono tenute alla revisione legale del proprio bilancio devono dichiarare, sotto forma di autocertificazione ex art. 47 del DPR 445/2000, che i dati utilizzati per il calcolo del VAL siano stati verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.

Si ricorda che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

Entro il 18 luglio 2018, la CSEA trasmette al SII, per ciascuna impresa registrata che abbia superato i controlli previsti di legittimità e coerenza, il livello di contribuzione definitivo per l’anno 2018, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il team espertoenergia come di consueto è a vostra diposizione per supportarvi nella compilazione.