Con tre diversi decreti legge, il Governo ha deciso tra gli altri interventi, di garantire alcuni crediti di imposta alle aziende per fronteggiare almeno parzialmente il “caro bollette” in atto.

Con questa nostra informativa vogliamo schematizzare in maniera semplice e leggibile quanto stabilito in materia.

Distinguiamo innanzitutto tra credito di imposta su consumo energia elettrica e credito di imposta su consumo gas naturale. All’interno di ciascuna di queste due sezioni elenchiamo i diversi casi.

1)Credito di imposta energia elettrica

1A) azienda a forte consumo di energia nel 2022 ovvero azienda energivora inclusa negli appositi elenchi pubblicati da CSEA

I trimestre 2022

Alle imprese a forte consumo di  energia  elettrica i  cui  costi per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto  delle  imposte  e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento  relativo  al  medesimo  periodo  dell’anno 2019 è  riconosciuto  un   contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri  sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento  delle  spese sostenute per la componente energetica acquistata  ed  effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

II trimestre 2022

Alle imprese a forte consumo di  energia  elettrica i  cui  costi per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base della media del primo trimestre 2022 ed  al  netto  delle  imposte  e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento  relativo  al  medesimo  periodo  dell’anno 2019 e’ riconosciuto   un   contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri  sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento  delle  spese sostenute per la componente energetica acquistata  ed  effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Tale contributo e’ riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel  secondo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata e’ calcolato con riferimento  alla variazione  del  prezzo  unitario  dei  combustibili  acquistati ed utilizzati dall’impresa per  la  produzione  della  medesima  energia elettrica e il credito di imposta  e’  determinato  con  riguardo  al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo  unico  nazionale  dell’energia elettrica.

1)B azienda non energivora (tutti i casi non contemplati al punto 1A)

II trimestre 2022

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia e’ riconosciuto, a  parziale  compensazione dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti  per  l’acquisto  della componente energia,  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di credito di imposta, pari al 12 per cento della  spesa  sostenuta  per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022,  comprovato  mediante  le  relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa,  calcolato  sulla base della media riferita al primo trimestre  2022,  al  netto  delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia  subito  un  incremento  del costo per kWh superiore al 30 per  cento  del  corrispondente  prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

2) Credito di imposta gas naturale

II trimestre 2022

Il questo caso la distinzione tra aziende gasivore e non è venuta meno con il DL n.21 del 21 Marzo 2022

A tutte le imprese  e’ riconosciuto,   a   parziale   compensazione   dei   maggiori   oneri effettivamente  sostenuti  per  l’acquisto  del  gas   naturale,   un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari  al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del  medesimo  gas, consumato nel  secondo  trimestre  solare  dell’anno  2022per  usi energetici diversi dagli usi termoelettriciqualora  il  prezzo  di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre   2022,   dei   prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   del   mercati energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre dell’anno 2019.

3) Codice tributo credito imposta energia elettrica I trimestre 2022

La risoluzione n. 13/E del 21 Marzo dell’Agenzia Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

“6960” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, non concorre alla base imponibile IRES e IRAP, ed è cumulabile a patto che tale cumulo non superi il costo sostenuto

Siamo a vostra disposizione per fare gli opportuni conteggi e discutere tutte le casistiche.

QUI di seguito i nostri contatti