Buongiorno a tutti,

Segnaliamo una importante novità in merito al quadro normativo sottostante le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia – elettrivori – . Come noto, tra le numerose novità apportate Decreto-Legge n. 131/2023 a partire dall’anno 2024, quella forse più impattante è stata l’istituzione di obblighi di natura ambientale per le aziende agevolate dette Green Conditionalities. Il mancato adempimento annuale alle Green Conditionalities da parte delle aziende agevolate, comporterà la restituzione degli importi in Euro corrispondenti all’agevolazione ricevuta. Il decreto legge 131/2023 stabiliva il perimetro delle green conditionalities senza darne ancora dettagli operativi e demandava a successivo decreto legge del MASE, sentita ARERA, l’individuazione delle modalità e i criteri per assolvimento dell’obbligo delle Green Conditionalities oltre a criteri per lo svolgimento dei relativi controlli.

ARERA ha pubblicato su proprio sito istituzionale lo scorso 05/07/2024 il “Parere 25 Giugno  256/2024/I/EEL” con il quale ha dato parere positivo, con alcuni suggerimenti, allo schema di decreto ricevuto in data 13/06/2024 dal MASE. Di fatto quindi, sebbene il decreto MASE non sia ancora stato pubblicato, il parere allegato è il primo testo scritto riguardo le modalità di assolvimento delle Green Conditionalities. Vi invitiamo a leggere con attenzione l’allegato visto l’alto valore economico delle agevolazioni sottese.

Con riferimento al decreto legge 131/2023 ricordiamo quanto ivi descritto in merito alle green conditionalities:

DL 131/2023:  nuove norme sulle “green conditionalities” e controlli
Le imprese che accedono alle agevolazioni sono tenute a effettuare la diagnosi energetica di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché ad adottare almeno una delle seguenti misure:

  1. attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
  2. ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
  3. investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.

ENEA ISPRA e GSE effettueranno controlli sull’assolvimento di tali obblighi da parte delle imprese agevolate

SCHEMA di decreto attuativo PROPOSTO DAL MASE:

lo Schema di decreto attuativo prevede che l’impresa elettrivora:

1) relativamente all’obbligo di certificazione energetica:

– in sede di domanda di iscrizione all’elenco elettrivori CSEA, dichiari di essere titolare di una diagnosi energetica in corso di validità, ovvero di aver adottato un sistema di gestione dell’energia ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica conforme all’allegato 2 del decreto legislativo 102/2014 riferita a un intero sito produttivo;

– trasmetta la diagnosi energetica attraverso il portale predisposto da ENEA, anche con riferimento alla diagnosi elaborata nell’ambito di un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001. Alla impresa multi-sito possono essere applicati i principi della clusterizzazione della diagnosi riferita alla partita IVA dell’impresa energivora conformemente alla norma UNI CEI EN 16247 – 3:2022;

– se non precedentemente obbligata alla diagnosi energetica, si impegni a effettuarla e inviarla a ENEA entro l’anno;

2) relativamente all’azienda che intenda adempiere all’obbligo delle green conditionalities in modalità a) sopra descritta:

– prenda in considerazione tutti gli interventi con tempo di ritorno inferiore ai tre anni;

selezioni uno o più interventi fino a raggiungere un costo complessivo non eccedente l’agevolazione percepita nell’anno di riferimento;

entro lo stesso anno, investa almeno un terzo del costo complessivo degli interventi scelti e li completi entro tre anni; se l’impresa non è ancora in possesso di diagnosi, la prima scadenza obbligatoria di investimento è spostata al 31 dicembre dell’anno successivo alle agevolazioni;

possa effettuare, nel rispetto delle stesse tempistiche, in sostituzione di uno o più interventi così selezionati, un intervento con tempo di ritorno superiore ai tre anni, purché produca una riduzione del consumo specifico almeno pari a quella degli interventi sostituiti;

– determini il tempo di ritorno semplice dell’investimento, con riferimento al momento della redazione della diagnosi, utilizzando il prezzo dell’energia elettrica stabilito annualmente dall’Autorità, distintamente per fasce di consumo e per i livelli di media e alta tensione; indichi in diagnosi energetica e documenti opportunamente il prezzo

3) relativamente all’azienda che intenda adempiere all’obbligo delle green conditionalities in modalità b) sopra descritta:

– lo possa fare con una combinazione di autoproduzione in sito o in sua prossimità, contratti a termine con produttori da fonti rinnovabili (leggasi PPA), annullamento di garanzie d’origine.

4) relativamente all’azienda che intenda adempiere all’obbligo delle green conditionalities in modalità c) sopra descritta:

-debba essere certificato da verificatore esterno il raggiungimento del valore più basso tra il 90% del parametro di riferimento applicabile per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nell’ambito dell’UE Emission Trading System e le emissioni medie del 10 per cento dei migliori impianti elencati nel regolamento di esecuzione della Commissione 2021/447, per il prodotto rilevante;

5) Altro:

è considerata adempiente agli obblighi di green conditionalities l’azienda che abbia una diagnosi energetica che non presenta al suo interno proposte di interventi di efficientamento o viceversa che ne presenti ma nessuno di questi con tempo di ritorno inferiori a tre anni oppure l’azienda che copra già più del 30% del proprio fabbisogno di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio

gli adempimenti saranno verificati annualmente da ISPRA ENEA e GSE secondo tempistiche e modalità ancora da definire nel dettaglio

SUGGERIMENTI DI ARERA rispetto allo SCHEMA di decreto attuativo PROPOSTO SAL MASE:

  1. proposta di limitare le agevolazioni elettrivori ai soli punti di fornitura intestati all’azienda richiedente che presentano lo stesso codice ateco/attività rispetto all’ateco prevalente indicato in dichiarazione CSEA ( che ha dato diritto all’agevolazione)
  2. obbligare le aziende elettrivori ed i propri collaboratori ad esprimere proposte di efficientamento nelle diagnosi energetiche ( considerando anche apposito elenco interventi che sarà pubblicato da ENEA)
  3. Le aziende con diagnosi prive di interventi proposti dovranno assolvere alle green conditionalities in modalità b) o c) per essere considerate adempienti
  4. Prevedere un tetto alle agevolazioni riconosciute in proporzione alla differenza tra energia prelevata da rete e energia immessa in rete ( autoprodotta e non consumata) !! Nota dello scrivente Si ritiene in questo modo di stimolare l’autoconsumo ma su questo abbiamo grossi dubbi interpretativi. Attendiamo la versione definitiva

Il team Esperto Energia come di consueto è a vostra disposizione per supportarvi nella compilazione.